Con nota 3443 del 24/01/2019, la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio 4 del Ministero della salute, precisa e riafferma che solo l'erborista in possesso del diploma ai sensi della Legge 6.1.1931, n.99 e i laureati in scienze e/o tecniche erboristiche, oltre ai farmacisti sono abilitati all'allestimento di preparazioni estemporanee ad uso alimentare costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali piante sono quelle ricomprese nel DM 10 agosto 2018, come modificato nell'allegato 1 dal Decreto 9 gennaio 2019.
Si riconferma pertanto la centralità dell figura professionale dell'erborista in materia di tutela dei consumatori e per quanto riguarda comportamenti posti in essere da personale non qualificato anche in termini di concorrenza sleale.
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI - CONFCOMMERCIO - Presidenza Nazionale
Scarica il testo della nota Ministeriale Nota Min Sal.0003443-24_01_2019-DGISAN-MDS-P-2