F.E.I. INFORMA
Annullato il regolamento n. 468/2021 sul divieto di Aloe spp. e derivati idrossiantracenici.
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
13 novembre 2024
«Tutela dei consumatori – Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell’Unione – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, e allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 – Divieto e assoggettamento a sorveglianza di talune sostanze e preparazioni contenenti derivati dell’idrossiantracene – Articolo 1, punto 1, prima, seconda e terza voce, e punto 2, del regolamento (UE) 2021/468 – Nozioni di “sostanza”, di “ingrediente” e di “preparazioni” – Errore di diritto »
Nella causa T‑302/21
Con la presente informiamo che, il giorno 13 novembre, la il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato il Regolamento (UE) 2021/468, che vietava l’utilizzo di aloina, emodina, aloe-emodina e dantrone, insieme ai preparati di Aloe spp. contenenti derivati idrossiantracenici.
Questa decisione rappresenta una tappa fondamentale nella difesa dell’uso dei botanicals e si inserisce nel contesto delle battaglie legali avviate contro normative che non considerano adeguatamente le evidenze scientifiche e l’uso tradizionale di tali sostanze.
Il Tribunale ha accolto i vari ricorsi presentati nel 2021, ribadendo alcuni principi fondamentali:
1. Ambito di applicazione delle restrizioni:
la Corte ha precisato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1925/2006, l’inclusione di una sostanza o di un ingrediente nell’allegato III, parte A, che ne prevede il divieto, deve essere giustificata solo in presenza di prove concrete di un effetto nocivo sulla salute.
La distinzione tra “sostanza”, “ingrediente” e “preparato” è cruciale: la nozione di “preparato” nel Regolamento (UE) 2021/468 è infatti troppo ampia per essere considerata sinonimo di “sostanza” o “ingrediente” e, pertanto, non può giustificare un divieto generalizzato.
2.Adeguatezza della valutazione del rischio:
la Corte ha inoltre sottolineato che l’assenza di dati scientifici sufficienti o la mancata identificazione di un livello di sicurezza per il consumo di queste sostanze non possono giustificare un divieto assoluto. Ogni decisione regolatoria deve basarsi su una valutazione che consideri adeguatamente la quantità di sostanza consumata in una dieta equilibrata e varia e deve dimostrare l’effettiva pericolosità per la salute del consumatore.
3. Critica all’approccio della Commissione e dell’EFSA:
la decisione della Corte rappresenta anche una forte critica all’approccio adottato dalla Commissione Europea e dall'EFSA. La Corte ha sottolineato che non sono stati rispettati i criteri normativi e scientifici che hanno portato all’adozione delle restrizioni previste dal Regolamento 2021/468. Questo segna un momento cruciale, che speriamo porti a una revisione dei criteri di valutazione, privilegiando la valutazione del rischio, piuttosto che quella del pericolo, per garantire decisioni scientificamente fondate e trasparenti.
Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice europeo chiarisce che, per vietare l’aggiunta agli alimenti di un ingrediente o di una sostanza, è necessario che la quantità ingerita sia significativamente superiore a quella normalmente assunta in una dieta equilibrata e varia e che sia stato accertato un effettivo effetto nocivo sulla salute.
Il Tribunale europeo osserva che nessuna di queste condizioni è stata rispettata.
Conseguenze immediate:
Il pronunciamento della Corte ha già prodotto un primo risultato concreto: la riunione del Comitato permanente, prevista per il 18 novembre e dedicata alla votazione del regolamento che avrebbe vietato l’utilizzo di altre piante contenenti idrossiantraceni (come Cassia senna L., Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC. , e Rheum spp.), è stata annullata. È un segnale positivo che potrebbe anticipare ulteriori sviluppi favorevoli alla nostra causa.
Questa sentenza rappresenta un traguardo significativo per il settore erboristico e degli integratori alimentari e per tutti coloro che, con dedizione e impegno, hanno lottato per il riconoscimento dell'importanza delle piante officinali. La decisione della Corte rafforza la nostra speranza che, nelle future valutazioni dei botanicals sotto la lente della Commissione e dell’EFSA, verranno rispettati criteri scientifici rigorosi per garantire la sicurezza e la libertà d'uso delle piante officinali negli integratori alimentari.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le aziende che hanno proposto il ricorso alla Corte di Giustizia europea che hanno sostenuto con convinzione questa battaglia per la giustizia e per la tutela della tradizione erboristica e dell’uso delle droghe contenenti derivati idrossiantracenici.
È importante evidenziare che la Commissione Europea ha un termine di due mesi, decorrente dalla notifica della sentenza, per presentare un'eventuale impugnazione su questioni di diritto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Qualora la Commissione decidesse di avvalersi di questa possibilità, l’esito della battaglia legale potrebbe essere rimesso in discussione, con possibili ripercussioni sul settore erboristico e degli integratori alimentari.
Questo scenario sottolinea come la vicenda sia ancora in evoluzione e soggetta a potenziali sviluppi normativi e giuridici.
Confermiamo inoltre che allo stato attuale con l'annullamento del Regolamento 468/21 sono decadute tutte le restrizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle sul dantrone.
La sentenza odierna rappresenta un risultato storico, tutt’altro che scontato, e un forte richiamo alle istituzioni europee. È giunto il momento di superare il muro di indifferenza e dare ascolto alla voce delle associazioni di categoria, che in questi anni si sono impegnate con notevoli sforzi economici, sostenuti anche dai propri Soci. Questa voce, sostenuta da solide evidenze scientifiche, merita attenzione e rispetto.
Il Presidente F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani
Feder Botanicals Italia
Confcommercio Imprese per l’Italia
Dott. Angelo Di Muzio
Intervista al Presidente FEI