Avvio credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici.
Come noto, l’articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) – come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Per l’attuazione della misura sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il credito d'imposta spetta a esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. I termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni sono stati definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29 aprile 2020.
Inoltre, con il Provvedimento di Banca d’Italia 21 aprile 2020 sono state individuate le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere periodicamente e per via telematica a esercenti e professionisti, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Anche in questo caso le informazioni devono essere trasmesse entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Le informazioni trasmesse agli esercenti dovranno essere le seguenti:
- elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
- numero e valore totale delle operazioni di pagamento;
- numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
- prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
- ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;
- ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Presidenza FEI