Legge Erboristeria
Disegno di legge n.2852 in approvazione al Senato, leggi le note e i commenti F.E.I. al testo.
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Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina:
a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e
commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e
relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di ”
prodotto erboristico”;
b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i termini
qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d’uso;
c) i requisiti professionali dell’erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare
l’attività di raccolta, di trasformazione, di lavorazione e di commercializzazione del prodotto
erboristico;