FAQ FEI - DPCM 10.4.20 IL DECRETO PREVEDE CHE NEI LOCALI "FINO A 40 MQ POSSA ACCEDERE UNA SOLA PERSONA ALLA VOLTA, OLTRE A UN MASSIMO DI "DUE OPERATORI".
COME SI VALUTA LA DIMENSIONE DEI LOCALI?
Per quanto riguarda la dimensione dei locali (allegato 5 DPCM 10 aprile) si ritiene debba intendersi come locale di superficie complessiva di 40 mq, la disposizione è rivolta soprattutto ai piccoli negozi, non facendo riferimento a spazi delimitati come il "fronte banco".
Si raccomanda poi, sempre facendo riferimento all'allegato 5, per gli esercizi commerciali di dimensione superiore a 40 mq di regolamentare gli accessi in funzione degli spazi disponibili differenziando, se è possibile, i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Per ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 81/08, vanno intesi tutti l luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all' interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'u.p. accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
In quest'ultima accezione vanno considerati i depositi e i magazzini e pertanto anche essi sottoposti a sanificazione e regolare pulizia.
Fonte: Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza - Confcommercio
Presidenza FEI