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4.4.20 – “DECRETO CURA ITALIA”. RISPOSTE A QUESITI – CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.8 -3.4.20

“Decreto Cura Italia”. Risposte a quesiti - Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 8 del 3 aprile 2020.

Con la Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale, sorte a seguito dell’adozione del “Decreto Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Come oramai già noto, il Decreto prevede specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese. Tali disposizioni attengono, principalmente, ai seguenti profili:

  • proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
  • sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
  • misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.

Di seguito, si riporta una breve sintesi degli argomenti trattati dall'Agenzia delle Entrate, rinviando alla lettura del documento, che si allega, per un’analisi approfondita delle questioni esaminate dall'Amministrazione finanziaria.

  1. La Circolare esamina, innanzitutto, le problematiche riguardanti la rimessione in termini per i versamenti (art. 60), la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 61) e la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62).
  • Al riguardo, tra i principali chiarimenti forniti, rileva quello riguardante la sospensione di cui all'art. 61, qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61. Per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.
  • Sempre con riferimento alla disciplina di cui al citato articolo 61, l’Agenzia chiarisce che le sospensioni ivi previste possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili a determinati codici ATECO, ma è necessario che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.
  • Per quanto riguarda, poi, la sospensione degli adempimenti tributari, l’Agenzia ritiene che l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
  • Quanto, invece, alla trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia ricorda che tale adempimento, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

Tuttavia, in un’ottica di massimo favor per i contribuenti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo.

Ricade nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

  • Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Pertanto se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza - sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.
  • Con riferimento agli obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, l’Agenzia chiarisce che, solo per le categorie di soggetti indicati negli artt. 61, commi 2 e 3, e 62, commi 2 e 4, del “decreto Cura Italia”, risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente, sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 17-bis del D. Lgs. n. 241 del 1997. Ciò in quanto i predetti controlli, da parte del committente, sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, i quali sono tuttavia sospesi in virtù di quanto sopra detto.

I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.

  • Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, l’Agenzia ritiene che la soglia dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa. Tale ammontare, inoltre, non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA - eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale – che, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di euro.
  • Viene chiarito che la sospensione degli adempimenti, diversa dai versamenti prevista dall'articolo 62, comma 1, del Decreto, si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

2. Con il documento di prassi in esame vengono forniti importanti chiarimenti anche in merito alle questioni attinenti alla sospensione dell’attività degli enti impositori (art. 67), alla sospensione del versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68) e, infine, ai termini riguardanti i procedimenti tributari (artt. 83 e 103).

  • Al riguardo, tra i chiarimenti forniti, rileva quello riguardante il termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. In tal caso, l’Agenzia chiarisce che per l’istanza di accertamento con adesione, presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione.
  • Con riferimento a tutti i termini processuali e, in particolare, per la notifica del ricorso in primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto, il quale dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
  • Viene chiarito, inoltre, che la sospensione dei termini, prevista dall'art. 67, non sospende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale, l’Agenzia rassicura che gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria.

3. La Circolare esamina, altresì, le misure specifiche a sostegno delle imprese, come il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) e le misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55).  A tale proposito, per quanto riguarda la misura agevolativa di cui all'art. 65, l'Agenzia chiarisce che il credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

4. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Al riguardo, viene chiarito che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus in parola, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time e part time).

L’Agenzia ritiene, altresì, che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

Inoltre, in considerazione della finalità della norma - che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro - non devono considerarsi le giornate di ferie o di malattia e le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Infine, il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, viene ricordato che, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "169E", denominati "Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

Il testo della circolare può essere richiesto a feiconfcommercio@gmail.com

Presidenza FEI

Settore Fiscalità di Impresa - Confcommercio Imprese per l'Italia

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