In data 8 marzo 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto recante
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con validotà dall'8 marzo fino al 3 aprile 2020.
Ai sensi dell'art.3 lettera f) in qualità di Associazione di categoria la FEI provvede a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato I anche presso gli esercizi commerciali.
Per i titolari di erboristeria si prega di prendere atto di quanto riportato all'art.2 , lettera f):
" E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali .... , all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra i visitatori".
E' altresì importante richiamare e rispettare quanto previsto all'art.1, lettera o) per quanto riguarda gli esercizi commerciali presenti nelle "zone rosse", per i quali ove non sia possibile far rispettare le precedenti prescrizioni in dipendenza "di condizioni strutturali od organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse". Nel caso in cui il titolare non metta in atto modalità tali da con sentire il rispetto di tale distanza di sicurezza, sarà disposta la sospensione dell'attività.
Si prega inoltre di leggere con attenzione tutto il DPCM ed il relativo allegato.
Presidenza F.E.I. - Federazione Erboristi Italiani
Confcommercio Imprese per l'Italia
Scarica il decreto DPCM_20200308