In relazione alle numerose richieste di chiarimenti riguardi all'apertura delle Erboristerie a seguito del DPCM 22.03.20 questa Federazione di categoria sentiti i nostri Uffici legali e legislativi ritiene che le erboristerie possano rimanere aperte a seguito di quanto previsto nel DPCM 22.03.2020.
"Resta fermo, per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11.03.2020 e dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020".
e ancora evidenziamo un'altra disposizione in ordine alla validità del DPCM dell'11.03.2020. L'articolo 2 del DPCM 22.03.2020 dispone infatti che:
"Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le stesse si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11.03.2020, nonchè, a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25.03.2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020".
Resta fermo quindi per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11,03.2020 e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili e dell'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo scorso.
Non possiamo escludere che personale delle Forze dell'Ordine possa interpretare la questione in modo difforme. Per questo si consiglia di stampare il chiarimentoo presente sul sito del Governo, a seguito di richiesta FEI - Confcommercio, che alleghiamo alla presente e portare tale documento durante gli spostamenti per andare e tornare dal lavoro oltre che a disposizione nel proprio punto vendita.
Presidenza FEI
La F.E.I. a tutela della categoria degli Erboristi, unica ed indivisibile. Diffidate dalle imitazioni.